La parola “straniero” o più frequentemente “forestiero” negli statuti della Garfagnana almeno dal 1500 fino al 1800 potrebbe essere assimilata per una serie di aspetti al nostro “immigrato”. Certo in quel periodo il forestiero era semplicemente l’abitante del paese vicino o dello stato vicino, stato che iniziava a pochi chilometri di distanza. Basti ricordare che nel territorio dell’alta Garfagnana gravitavano il Ducato di Modena, il Granducato di Toscana e la Repubblica di Lucca.

Così si diceva nel 1539 a Gragnana (ma il testo era più o meno simile in tutto lo stato Estense)
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Item ordiniamo che qualunche persona forestiera habitasse o per ladvenire venisse ad habitare nella terra di Gragnana o suo terreno et habitasse o fusse habitata in epsa da octo giorni insu, sia tenuto pagare aldetto comune per ogni colta B X m per ogni (persona) maggior di anni … et minore di anni …. . Ne mai per longa habitatione fatta in detto comune sintenda esser homo di detto comune senon per expresso contratto fusse ascripto per homo del comune et inanzi a detto termino di detta …. non possi acquistarre alcuni beni immobili o alcuna sorte: et se per caso alcuno ne aquistasse si intenda esser aquistato perla meta alla Camera ducale et perlaltra meta al comune prefato intendendo quello forestieri non potere aquistare elquale non fusse originato del dominio del Signor .. Illustrissimo Duca ..
Così a Pugliano molto tempo dopo (1787, Repubblica di Lucca)
Statuiamo, et ordiniamo, che qualunque persona del nostro Comune pigliasse famiglie in casa sua, sia tenuto pagare tutti quei danni che fussero fatti da dette Famiglie nel tempo della dimora in casa di quel Padrone et all’emendazione di tutti quei danni che avessero fatto ne beni altrui,quando però non fussero pagati dalle istesse famiglie forastiere.